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OGGI IL RICORSO DELL’IMOLESE, A PARTIRE DALLE ORE 14 …

Il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, Vito Branca, aprirà l’udienza-CONI a partire dalle ore 14.00, e sarà preordinata ad esaminare e decidere i seguenti ricorsi:

-) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2022, presentato, in data 4 gennaio 2022, dalla società Imolese Calcio 1919 s.r.l. e dal sig. Antonio De Sarlo contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e con notifica effettuata anche alla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale D’Appello – Sezioni Unite – della FIGC, emessa in data 6 dicembre 2021 con C.U n. 39/CFA, con la quale è stata riformata la sentenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – resa con C.U. n. 51/TFN del 3 novembre 2021 (che aveva inflitto, a carico del sig. De Sarlo, la sanzione dell’inibizione per mesi sei, e, a carico della società Imolese Calcio, la sanzione dell’ammenda pari ad € 10.000,00,) e, per l’effetto, in accoglimento del reclamo presentato dalla Procura Federale presso la FIGC, è stata inflitta, alla suddetta Società ricorrente, la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nella presente stagione sportiva, ai sensi dell’art. 32, comma 5-bis, CGS FIGC, mentre, in reiezione del reclamo presentato nell’interesse del sig. De Sarlo, è stata confermata la sanzione allo stesso irrogata dal Giudice endofederale di prime cure;

-) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2022, presentato, in data 2 febbraio 2022, dal dott. Nicola Canonico contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale FIGC e con notifica anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite – della FIGC n. 0055/CFA/2021-2022 del 3 gennaio 2022, comunicata al suddetto istante in pari data, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo proposto dal medesimo ricorrente avverso la pronuncia di primo grado del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – n. 0058/TFN-SD/2021/2022 del 22 novembre 2021 (ugualmente impugnata con il presente ricorso, con cui era stata inflitta al dott. Canonico, la sanzione della inibizione per mesi sei), e, per l’effetto, è stata ridotta a tre mesi l’originaria inibizione in esito al deferimento del Procuratore Federale del 14 ottobre 2021 (Prot.n. 2554/117pf21-22/GC/b1p), per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 20 bis delle NOIF; nonché per l’annullamento e/o la riforma di qualsiasi atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito) alla decisione in questa sede impugnata;

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