Calcio

RIMINI BOCCIATO, ORA CONSIGLIO DI STATO?

Niente da fare neanche nel secondo grado di giudizio per la Rimini Calcio. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del club biancorosso contro la retrocessione in serie D senza aver potuto giocare i play out, confermando la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Ora la società biancorossa dovrà decidere se ricorrere o meno al terzo grado di giudizio: il Consiglio di Stato.

LA NOTA DEL RIMINI F.C.

Il Rimini F. C. rende noto che il Tar del Lazio non ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Cesare Di Cintio, patrocinante della società biancorossa, contro la retrocessione d’ufficio del club decretata dal Consiglio federale.

LA SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4616 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Rimini Football Club S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Aliberti in Roma, via Taranto, 95;
contro

C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazzale delle Belle Arti, 6;
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
Lega Italiana Calcio Professionistico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bonanni, Claudia Pasquini, Manuel Sandoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Bonanni in Firenze, via Duca d’Aosta, 12;
nei confronti

F.C. Rieti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Schiliro’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Baldo degli Ubaldi, 210;
Ravenna Football Club 1913 S.p.A., Imolese Calcio 1919 S.r.l., F.C. Arzignano Valchiampo S.r.l., Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., Rende Calcio 1968 S.r.l., A.S. Bisceglie S.r.l., Sicula Leonzio S.r.l., Az Picerno S.r.l., Olbia Calcio 1905 S.r.l., Associazione Sportiva Giana Erminio S.r.l., Carpi F.C. 1909 S.r.l., A.C. Gozzano Calcio S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,

quanto al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti presentati il 3.7.2020:

della decisione prot. n. 00480/2020 del 19 giugno 2020 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto e in particolare della delibera assunta dal Consiglio Federale della FIGC in data 8 giugno 2020 e pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 209/A di pari data nella parte relativa alle retrocessioni e ai play out,

nonché,

quanto al ricorso incidentale e ai motivi aggiunti presentati da AC GOZZANO CALCIO SRL il 10.7.2020:

della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., Prot. n. 00480/2020 emessa in data 19 giugno 2020 e della decisione del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio pubblicato nel COMUNICATO UFFICIALE N. 209/A del 8.06.2020 in ordine alle <modalità di prosecuzione e di conclusione del campionato di Lega Pro nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020> nella parte in cui dichiara la retrocessione diretta della società AC Gozzano Calcio Srl, e comunque stabilisce i criteri adottati per stabilire le squadre ultime in classifica o che in ogni caso retrocederanno in Serie D, direttamente od all’esito dei play-out.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), di Lega Italiana Calcio Professionistico e di F.C. Rieti S.r.l.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto, con i relativi motivi aggiunti, da Ac Gozzano Calcio S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

a) che la società Rimini Calcio, risultando ultima classificata nella graduatoria del girone B della serie C, attraverso l’impugnazione della delibera della F.I.G.C dell’8 giugno 2020 (confermata dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. con dispositivo del 19 giugno e motivazione pubblicata in data 26 giugno) chiede, in estrema sintesi, di essere ammessa a svolgere i play out per evitare la retrocessione nella serie inferiore (serie D), disposta in via automatica con la predetta delibera;

b) che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti contengono censure con cui la società ricorrente deduce, in particolare, il vizio di eccesso di potere, nella prospettiva di una manifesta irragionevolezza ed illogicità della scelta della F.I.G.C. di ammettere ai play out le sole squadre classificate tra il quintultimo ed il penultimo posto di ogni girone e di far retrocedere in via automatica nella serie inferiore le ultime classificate (come il Rimini Calcio);

c) che, tuttavia, pur non potendosi escludere che le soluzioni (c.d. “format”) adottabili dalla Federazione avrebbero potuto anche essere diverse, ritiene il Collegio che la prospettata irragionevolezza della scelta finale operata dalla F.I.G.C., in applicazione comunque dei poteri attribuiti dall’art. 218 del decreto legge n. 34 del 2020, non raggiunga quel necessario livello di evidenza (nel senso di manifesta irragionevolezza ed illogicità) rilevante ai fini del sindacato del giudice amministrativo;

d) che infatti nel caso di specie occorre tenere conto di tre fattori determinanti:

– il primo, discendente dai limiti generali del sindacato di ragionevolezza;

– il secondo, riguardante l’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo (ribadita, ancora una volta, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 160/2019), tanto che il sindacato sull’azione delle Federazioni sportive deve essere tale da non incidere su di esso, a meno che detta azione non incida su questioni di peculiare rilievo per l’ordinamento giuridico nazionale;

– il terzo, discendente dalla situazione sanitaria emergenziale, la quale ha assunto ed assume ancora connotati di eccezionalità, e in relazione alla quale è stato necessario adottare misure straordinarie in grado di contemperare nel miglior modo possibile i vari interessi coinvolti;

e) che in linea di principio “nella ricerca del punto ottimale di equilibrio fra più esigenze contrapposte ma ugualmente tutelate, è normale che si prospetti una intera gamma di soluzioni possibili. In taluni casi, è la stessa legge ad indicare, in modo vincolato, la soluzione da preferire; in altri, la legge si limita a delimitare l’àmbito delle scelte consentite, lasciando l’autorità amministrativa libera di effettuare la scelta definitiva fra più opzioni ugualmente legittime. Questo è ciò che comunemente si chiama discrezionalità amministrativa.

Pertanto, ai fini del sindacato di legittimità non ci si deve chiedere se un certo valore, isolatamente considerato, sia stato sacrificato, ma ci si deve chiedere piuttosto se il sacrificio sia “ragionevole” tenuto conto della pluralità di valori e della necessità di stabilire un equilibrio fra loro” e che l’autorità deve ponderare queste scelte discrezionali con cautela e senso di responsabilità; e che ogni soluzione ipotizzabile sarà suscettibile di critica. Ma non è detto che si tratti in ogni caso di critiche assumibili in termini di legittimità; accanto al sindacato di legittimità, proprio del giudice, l’ordinamento configura anche un sindacato di merito politico-amministrativo (avente per oggetto specificamente l’adeguatezza, la convenienza, l’opportunità dei provvedimenti) che si esercita nelle sedi e nelle forme della democrazia rappresentativa” (Consiglio di Stato, A.p. n. 3 del 1993);

f) che ciò vale a maggior ragione in questa sede, nella quale viene in rilievo il richiamato principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, con i connessi meccanismi di rappresentanza istituzionale;

g) che quindi nella specie il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi al riscontro dei vizi di manifesta illogicità/irragionevolezza, non ravvisabili nella decisione della F.I.G.C. per quanto osservato dal Collegio di Garanzia, anzitutto con riferimento al fatto che la presunta irragionevolezza è “sostenuta e declinata nei vari ricorsi secondo criteri soggettivi, confacenti ciascuno alla particolare posizione ed allo specifico interesse di ognuna delle parti, talvolta finanche in contrasto rispetto a quelle delle altre parti (…) fondata su mere valutazioni individuali che, come tali, non tengono conto dell’insieme – e mai oggettiva, realmente connessa a considerazioni obiettive e funzionalità ed alla coerenza sistemica”;

h) che sul piano dei meccanismi istituzionali di rappresentanza occorre tenere conto dei passaggi attraverso i quali si è giunti alla decisione finale, la quale ha visto coinvolto anche il rappresentante della Lega Pro per giungere ad una soluzione che rappresentasse una ragionevole ponderazione di tutte le esigenze, in conformità, altresì, delle direttive della U.E.F.A.;

i) che, in altri termini, la scelta operata dalla F.I.G.C. con la delibera impugnata rappresenta l’esito di un percorso che è possibile definire di carattere “procedimentale” – nel senso cioè che ha consentito la partecipazione piena di tutti gli operatori del settore interessato – e che ha trovato il punto di sintesi nella riunione dell’8 giugno 2020 del Consiglio Federale, nella quale, tra l’altro, il rappresentante della Lega Pro (circostanza riportata nella memoria della F.I.G.C e non smentita) ha espresso il proprio voto favorevole alla soluzione qui contestata;

l) che comunque una diversa valutazione del giudice amministrativo, che portasse all’accoglimento della richiesta della società ricorrente di essere ammessa ai play out, seppure possibile in astratto, finirebbe con l’entrare nel merito delle scelte effettuate dalla Federazione, posto che una tale formula (play out a cinque squadre) avrebbe, ad esempio, potuto portare ad organizzare una formula con più partite di quelle ipotizzate con la delibera impugnata, con ciò facendo – tra l’altro – aumentare i rischi connessi all’emergenza sanitaria nota a tutti (di carattere oltremodo eccezionale) e, allo stesso tempo, i costi da dover sostenere per rispettare i rigidi protocolli sanitari per prevenire la diffusione del Covid-19;

m) che è quindi condivisibile, in ultima analisi, la scelta operata dal Collegio di Garanzia nel senso di valutare il contenuto della delibera impugnata nel suo insieme in quanto, oltre a ragioni condivisibili di economia processuale, in questo modo è stato possibile apprezzare al meglio la ragionevolezza delle decisioni assunte dalla Federazione resistente, le quali hanno molteplici implicazioni all’interno del singolo campionato e diverse interrelazioni con le graduatorie degli altri campionati (immediatamente superiori e inferiori);

n) che, pertanto, per le ragioni sopra esposte, il ricorso introduttivo del giudizio e i relativi motivi aggiunti possono essere respinti;

o) che l’esito del giudizio, come sopra riportato, consente di prescindere dalle eccezioni sollevate dalle controparti nel corso dell’odierna udienza;

p) che, in ogni caso, il “ricorso incidentale” e i successivi motivi aggiunti della società Gozzano possono essere qualificati – ai sensi dell’art. 32, comma 2 c.p.a. – quali atti di intervento ad adiuvandum, avendo quest’ultima un interesse comune (e non “in conflitto” nel senso di “uguale e contrario”) con quello della società ricorrente, e quindi possono essere ammessi in questi limiti nel presente giudizio, non avendo la società Gozzano proposto argomenti e/o censure in grado di allargare il thema decidendum della controversia;

q) che le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in ragione dell’assoluta novità e peculiarità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, con i relativi motivi aggiunti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, come convertito in l. n. 27/2020, con l’intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente, Estensore
Daniele Dongiovanni, Consigliere
Vincenzo Blanda, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Arzillo

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